Articolo 192 del codice ambientale
Art. 192.(divieto di abbandono)1.L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2.E' altresi' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3.Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4.Qualora la responsabilita' del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni.
Nota all'art. 192:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140, reca: «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».
2.E' altresi' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3.Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4.Qualora la responsabilita' del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni.
Nota all'art. 192:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140, reca: «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».
2. TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-01-04, n. 202300064Provvedimento:Leggi di più...- art. 192 D.Lgs. 152/2006·
- carenza di interesse·
- compensazione delle spese di giudizio·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- improcedibilità del ricorso·
- interesse legittimo·
- mutamento della situazione di fatto·
- ordinanza sindacale·
- violazione di legge
3. TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-09-18, n. 202402196Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 192 D.Lgs. 152/2006·
- art. 50 d.lgs. 267/2000·
- carenza istruttoria e motivazione·
- difetto di motivazione e istruttoria·
- eccesso di potere·
- incompetenza del Sindaco·
- legittimazione passiva·
- omessa notifica di avvio del procedimento·
- principio di chi inquina paga·
- principio di tipicità degli atti amministrativi·
- proporzionalità·
- responsabilità dei soci in liquidazione·
- rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi·
- ripristino dei luoghi·
- tutela ambientale·
- violazione e falsa applicazione di legge
5. TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-04-14, n. 202300944Provvedimento:Leggi di più...- annullamento ordinanza sindacale·
- art. 192 d.lgs. 152/2006·
- carenza di istruttoria·
- compensazione spese·
- illogicità dell'atto amministrativo·
- nesso eziologico·
- responsabilità ambientale·
- rifiuti speciali·
- rimozione rifiuti·
- risarcimento danni