Articolo 14 del codice ambientale

Art. 14.(Consultazione)1.L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:
a)la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorita' procedente;
b)la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c)una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
d)l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorita' procedente nella loro interezza;
e)i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico;
f)l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
2.Entro il termine di ((quarantacinque giorni)) dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
3.In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entrata in vigore il 6 novembre 2021
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