Articolo 13 del codice dell'ordinamento militare

Art. 13. Attribuzioni ulteriori1.Il Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli articoli 10, 11 e 12, esercita le competenze:
a)in materia di ordinamento giudiziario, di cui al capo VI del presente titolo;b)attribuite in via generale ai Ministri in materia di organizzazione dei rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;c)previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.
Note agli articoli 13 e 14:
- Il testo del comma 2 dell'art. 14 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente:
«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193 e' il seguente:
«1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unita' dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parita' e pari opportunita' previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilita' e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6, definisce altresi' i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.».
- Il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136, e' il seguente:
«Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita' nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalita'.».
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

Sentenze11


  • 1. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-04-24, n. 202302489
    Provvedimento:
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    • art. 1393 del D.Lgs 66/2010·
    • art. 1399 C.o.m.·
    • art. 52 del D.lgs. 196/2003·
    • art. 751 del DPR 90/2010·
    • assoluzione da reati militari·
    • compensazione delle spese di lite·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • pregiudiziale penale·
    • Regolamento (UE) 2016/679·
    • ricorso gerarchico·
    • sanzione disciplinare·
    • sospensione del procedimento disciplinare·
    • travisamento dei fatti·
    • tutela della privacy·
    • violazione delle norme procedurali·
    • violazione del principio di imparzialità

  • 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-20, n. 202108439
    Provvedimento:
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    • art. 1352 codice dell'ordinamento militare·
    • art. 1356 codice dell'ordinamento militare·
    • art. 1357 codice dell'ordinamento militare·
    • cannabis light·
    • cessazione dalla ferma o dalla rafferma·
    • discrezionalità dell'amministrazione·
    • doveri dei militari·
    • giurisprudenza penale sulla cannabis light·
    • graduazione delle sanzioni·
    • perdita del grado·
    • principi di moralità e rettitudine·
    • principio di offensività·
    • principio di ragionevolezza·
    • proporzionalità della sanzione·
    • sanzione disciplinare·
    • sindacato giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari·
    • sospensione disciplinare·
    • uso di sostanze stupefacenti

  • 3. TAR Trieste, sez. I, sentenza 2021-11-03, n. 202100326
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento disciplinare·
    • art. 1397 e 1398 d.lgs. n. 66/2010·
    • art. 3 legge n. 241/1990·
    • art. 59 d.P.R. n. 545/1986·
    • art. 751 d.P.R. n. 90/2010·
    • art. 97 Cost.·
    • carenza di motivazione·
    • compensazione delle spese·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • principio di ragionevolezza·
    • proporzionalità della sanzione·
    • ricorso gerarchico·
    • sanzione disciplinare·
    • travisamento dei fatti·
    • tutela della privacy·
    • violazione principi di tempestività

  • 4. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-01, n. 202001354
    Provvedimento:
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    • carenza di motivazione·
    • danno esistenziale·
    • eccesso di potere·
    • giudicato penale·
    • oscuramento dei dati personali·
    • procedimento disciplinare·
    • proporzionalità della sanzione·
    • sanzione disciplinare·
    • sentenza penale assolutoria·
    • sospensione disciplinare·
    • tutela della privacy·
    • violazione art. 1370 D.Lgs. 66/2010·
    • violazione art. 3 L. 241/1990·
    • violazione art. 653 c.p.p.

  • 5. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-01, n. 202001353
    Provvedimento:
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    • art. 24 Cost.·
    • art. 97 Cost.·
    • assoluzione penale·
    • compenetrazione tra procedimento penale e disciplinare·
    • danno esistenziale·
    • eccesso di potere·
    • giudicato penale assolutorio·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • procedimento disciplinare militare·
    • proporzionalità della sanzione disciplinare·
    • prova della responsabilità disciplinare·
    • sanzione disciplinare·
    • sospensione disciplinare·
    • violazione art. 653 c.p.p.·
    • violazione art. 713 T.U.O.M.·
    • violazione art. 717 T.U.O.M.·
    • violazione art. 730 T.U.O.M.·
    • violazione art. 732 T.U.O.M.·
    • violazione delle consegne
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