Articolo 535 del codice dell'ordinamento militare

Art. 535. Difesa Servizi spa1.E' costituita la societa' per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello svolgimento dell'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attivita' operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' delle attivita' di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione.((Le citate attivita' negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla societa', attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero)). 2.La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della societa' e' stabilito in euro 1 milione, e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della societa' sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3.La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima.
L'oggetto sociale, riguardante l'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, e' strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa' puo' altresi' esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico. 4.La societa', nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualita' delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. 5.Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della societa' e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6.Lo statuto prevede:
a)il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi; b)la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti; c)le modalita' per l'esercizio del <> sulla
societa', nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria; d)le modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale; e)l'obbligo dell'esercizio dell'attivita' societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa; f)il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto. 7.La pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente. 8.Gli utili netti della societa' sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della societa' previa autorizzazione del Ministero vigilante. 9.La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 10.Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. In deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa' si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalita' previste dallo stesso articolo.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2014

Sentenze16


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-25, n. 202400769
    Provvedimento:
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    • Analogia attività·
    • Appello·
    • Cauzione provvisoria·
    • Clausole escludenti·
    • Compensazione spese·
    • Fatturato·
    • Giurisdizione·
    • Interesse ad agire·
    • Iscrizione registro imprese·
    • Servitù di passaggio·
    • Soccorso istruttorio·
    • Termine impugnazione

  • 2. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-11-15, n. 202111784
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 34 co. 5 cod. proc. amm.·
    • cessazione della materia del contendere·
    • compensazione delle spese di lite·
    • concessione di beni pubblici·
    • procedura di gara·
    • revoca del bando di gara·
    • sospensione della procedura di assegnazione

  • 3. CGARS, sez. I, sentenza 2021-06-24, n. 202100605
    Provvedimento:
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    • annullamento di aggiudicazione·
    • appalti pubblici·
    • autodichiarazioni·
    • autotutela amministrativa·
    • compensazione delle spese·
    • diritto di accesso ai documenti amministrativi·
    • legittimazione passiva·
    • par condicio patrum·
    • principio di economicità dei mezzi processuali·
    • requisiti di partecipazione alle gare·
    • responsabilità precontrattuale·
    • soccorso istruttorio·
    • verifica dei requisiti

  • 4. CGARS, sez. I, sentenza 2021-06-23, n. 202100603
    Provvedimento:
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    • annullamento di determina di esclusione·
    • appalti pubblici·
    • art. 80 d.lgs. 50/2016·
    • cessazione della materia del contendere·
    • collegamento sostanziale delle offerte·
    • compensazione delle spese·
    • esclusione da gara·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • legittimazione passiva·
    • mandato con rappresentanza·
    • motivi aggiunti di ricorso·
    • principio di segretezza delle offerte·
    • responsabilità precontrattuale·
    • segretezza delle offerte

  • 5. TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-03-19, n. 202100866
    Provvedimento:
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    • annullamento di determina amministrativa·
    • appello cautelare·
    • cessazione della materia del contendere·
    • compensazione delle spese·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • ordinanze cautelari·
    • principio di segretezza delle offerte·
    • segretezza delle offerte·
    • violazione art. 80 d.lgs. 50/2016
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