Articolo 678 del codice dell'ordinamento militare

Art. 678. Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari1.L'assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto.
2.Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 990.
3.I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
4.Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito ((per almeno 18 mesi)) nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all'articolo 652.
5.Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.
6.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
7.Le disposizioni di cui all'articolo 1013 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che hanno prestato servizio senza demerito.
8.La struttura ministeriale deputata all'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro svolge le attivita' di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari.
9.Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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