Articolo 955 del codice dell'ordinamento militare

Art. 955. Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio 1.I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali e' avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato ((ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4ª alla 8ª della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni)), possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonche' essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. 2.Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonche' all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialita' e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto. ((I volontari in ferma prefissata cui e' attribuita una inidoneita' complessiva ascrivibile alla 4ª e alla 5ª categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 882, comma 2, transitano nel servizio permanente come militari permanentemente non idonei in modo parziale.))
Entrata in vigore il 11 febbraio 2014
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