Articolo 1493 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1493.Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione1.Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternita' e paternita', nonche' le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.2.Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non puo' essere impiegato in attivita' compatibili con tale stato, e' collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternita'. Il periodo di licenza straordinaria non e' computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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