Articolo 848 del codice dell'ordinamento militare

Art. 848. Appartenenti al ruolo degli ispettori1.Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unita' operative o addestrative, con le connesse responsabilita' per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonche' assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. La carriera del ruolo ispettori ha sviluppo direttivo.
2.Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi e addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze e attitudini.
3.I luogotenenti e i marescialli maggiori sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e svolgono, in relazione alla preparazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento con piena responsabilita' sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.
((3-bis.Il Comando di stazione nell'ambito delle varie organizzazioni funzionali e' prerogativa del personale del ruolo ispettori.))4.In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai luogotenenti carica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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