Articolo 603 del codice dell'ordinamento militare
Art. 603.Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio((1.Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermita' o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermita' o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermita' o patologie tumorali, l'indennizzo e' corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonche' ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.
2.I termini e le modalita' per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126))3.L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, puo' essere utilizzata, fino all'importo massimo complessivo di euro 3 milioni, per l'effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all'attribuzione dell'elargizione.
4.Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure di cui al comma 2, che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. Cio' ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell'adozione delle conseguenti correzioni per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.
2.I termini e le modalita' per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126))3.L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, puo' essere utilizzata, fino all'importo massimo complessivo di euro 3 milioni, per l'effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all'attribuzione dell'elargizione.
4.Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure di cui al comma 2, che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. Cio' ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell'adozione delle conseguenti correzioni per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.