Articolo 931 del codice dell'ordinamento militare
Art. 931. Non idoneita' alle funzioni del grado1.Il militare non idoneo alle funzioni del grado per insufficienza di qualita' morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto.2.Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 e' subordinato:
a)alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta e' formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica;b)alla determinazione del Ministro su proposta delle autorita' gerarchiche da cui dipende il militare. La determinazione e' adottata previo parere delle commissioni o autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento.3.Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione al militare di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilita' di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.4.Nei confronti del militare proposto per la cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non ha piu' luogo se e' adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.5.Il militare non idoneo alle funzioni del grado e' tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.
a)alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta e' formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica;b)alla determinazione del Ministro su proposta delle autorita' gerarchiche da cui dipende il militare. La determinazione e' adottata previo parere delle commissioni o autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento.3.Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione al militare di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilita' di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.4.Nei confronti del militare proposto per la cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non ha piu' luogo se e' adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.5.Il militare non idoneo alle funzioni del grado e' tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.
Sentenze • 4
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-03-03, n. 202102592Provvedimento:Leggi di più...- Art. 961 D.Lgs. 66/2010·
- Buon andamento della P.A.·
- Compensazione spese·
- D.M. 18.4.2002·
- Giurisprudenza Consiglio di Stato·
- Giurisprudenza Corte Costituzionale·
- Inidoneità al servizio·
- Interpretazione analogica·
- Norme speciali·
- Ordinamento militare·
- Personale civile dello Stato·
- Personale militare·
- Principio di uguaglianza·
- Riammissione in servizio militare·
- Transito nei ruoli civili
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-30, n. 201800623Provvedimento:Leggi di più...- art. 1575 d.lgs. n. 66/2010·
- art. 1581 d.lgs. n. 66/2010·
- assegno alimentare·
- cessazione dal servizio permanente·
- competenza dell'autorità ecclesiastica·
- diritto al risarcimento dei danni·
- eccesso di potere·
- giudizio sull'idoneità pastorale·
- giurisdizione amministrativa·
- legittimità degli atti amministrativi·
- non idoneità ecclesiastica·
- principio di indipendenza e sovranità reciproca tra Stato e Chiesa Cattolica·
- procedimento amministrativo·
- pubblico impiego militare·
- sospensione dall'esercizio del ministero sacerdotale·
- violazione del diritto di difesa·
- violazione del principio di buon andamento
3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-05-24, n. 201600172Provvedimento:Leggi di più...- accertamento del diritto al servizio permanente·
- annullamento provvedimenti amministrativi·
- cessazione dal servizio permanente·
- eccesso di potere·
- giudizio ecclesiastico·
- giurisdizione amministrativa·
- non idoneità ecclesiastica·
- ordinamento militare·
- sospensione provvedimenti amministrativi·
- violazione art. 1581 D.Lgs. 15.3.2010, n. 66
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-03-19, n. 201501505Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196·
- art. 921 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66·
- cessazione dal servizio·
- congedo illimitato·
- deduzione aliunde perceptum·
- emolumenti non percepiti·
- giudicato amministrativo·
- oscuramento dei dati identificativi·
- ottemperanza·
- principio di compensazione lucri cum damno·
- ricostruzione della carriera·
- risarcimento del danno da ritardo