Articolo 49 del codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 49.(( (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)
(ex art. 88 Codice 2003) ))

((1.Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza cosi' presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.
2.Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3.Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.
4.La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5.Alla gia' menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9.
6.Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7.Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta.
Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente.
8.Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di piu' enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo.
9.Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia' menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresi', come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente.
10.Per i progetti gia' autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.
11.Salve le disposizioni di cui all'articolo 54, nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.
12.Le figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attivita' strumentali e, in specie, delle attivita' di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di cui all'articolo 50, comma 2, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.
13.Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali.
Entrata in vigore il 9 dicembre 2021

Sentenze125


  • 1. TAR Latina, sez. II, sentenza breve 2024-03-22, n. 202400236
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento dell'atto amministrativo·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • bilanciamento degli interessi·
    • diniego di autorizzazione per lavori di posa di infrastrutture di rete·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • oneri imposti alle imprese di telecomunicazioni·
    • ripristino delle aree pubbliche·
    • violazione dell'art. 54 d.lgs. 259/2003

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-15, n. 202310861
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003·
    • art. 8 legge 36/2001·
    • autorizzazione per infrastrutture di telecomunicazioni·
    • competenza delle regioni e dei comuni in materia di localizzazione degli impianti·
    • divieti generalizzati di installazione·
    • giurisprudenza in materia di impianti di telecomunicazioni·
    • principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici·
    • regolamenti comunali per l'installazione di impianti di telefonia mobile·
    • tutela della salute e dalle esposizioni a campi elettromagnetici·
    • valutazione della legittimità dei regolamenti comunali

  • 3. TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2023-03-10, n. 202300549
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 44 e 49 d.lgs. n. 259 del 2003·
    • autorizzazione stazioni radio base·
    • carenza di interesse·
    • compensazione delle spese·
    • inadempimento del silenzio assenso·
    • parere negativo·
    • procedimento autorizzatorio·
    • ritiro in autotutela·
    • silenzio assenso

  • 4. TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-06-03, n. 202400685
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento verbale di conferenza di servizi·
    • conferenza di servizi semplificata·
    • polizz·
    • prescrizioni in permesso di costruire

  • 5. TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 2024-07-09, n. 202404163
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 3 Legge n. 241/1990·
    • art. 44 D.Lgs. n. 259/2003·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • compatibilità paesaggistica·
    • compensazione delle spese·
    • conferenza di servizi·
    • eccesso di potere·
    • mitigazione paesaggistica·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • silenzio assenso·
    • vincolo paesaggistico
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi