Articolo 201 del codice delle assicurazioni private
Art. 201. Fusione e scissione di imprese di assicurazione1.L'((IVASS)) autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell'((IVASS)).
2.Se la fusione e' attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.)) Se la fusione da' luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto.
3.La fusione e' autorizzata dall'((IVASS)) con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non puo' essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorita' di vigilanza di tali Stati.
4.Se la fusione da' luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'((IVASS)) esprime parere favorevole dopo avere verificato che:
a)l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
b)l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis, tenuto conto della fusione.))
Il provvedimento dell'((IVASS)) e' pubblicato nel Bollettino.
5.Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
6.Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.
2.Se la fusione e' attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.)) Se la fusione da' luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto.
3.La fusione e' autorizzata dall'((IVASS)) con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non puo' essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorita' di vigilanza di tali Stati.
4.Se la fusione da' luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'((IVASS)) esprime parere favorevole dopo avere verificato che:
a)l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
b)l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono ((dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis, tenuto conto della fusione.))
Il provvedimento dell'((IVASS)) e' pubblicato nel Bollettino.
5.Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
6.Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.
Giurisprudenza • 4
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2. Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2024, n. 3610Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est. dott. Paolo Celentano Consigliere dott. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2950 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2018, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 760/2018 resa nel giudizio R.G. 600543/2008, in tema di lesione personale da sinistro stradale TRA NC OR nato il [...] a [...] (cod. fisc. [...]) rappresentato e difeso dall' Avv. Mario Salvetti con studio …Leggi di più...
3. Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/03/2024, n. 7711Provvedimento: Numero registro generale 20885/2020 Numero sezionale 433/2024 Numero di raccolta generale 7711/2024 Data pubblicazione 21/03/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente ASSICURAZIONE CHIARA GRAZIOSI Consigliere DANNI IRENE AMBROSI Consigliere Ud.06/02/2024 ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere CC MARILENA GORGONI Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20885/2020 R.G. proposto da: GENERALI ITALIA SPA, conferitaria del ramo d'azienda Assicurazioni Generali S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI N 21, presso lo …Leggi di più...
4. Cass. civ., sez. III, ordinanza 07/06/2024, n. 16007Provvedimento: Numero registro generale 14925/2021 Numero sezionale 1247/2024 Numero di raccolta generale 16007/2024 Data pubblicazione 07/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITÀ Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente - CIRCOLAZIONE STRADALE Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - Camera di consiglio del Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere - 4/04/2024 – CC R.G.N. 14925/2021 Dott.ssa ANNA MOSCARINI - Consigliera - Dott. STEFANO G. GUIZZI - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14925/2021 proposto da: LO ORNELLA, LO OKESE NGOIE SONIA, LO OKESE CHRISTIAN, …Leggi di più...