Articolo 2 del codice delle assicurazioni private
Art. 2. Classificazione per ramo1.Nei rami vita la classificazione per ramo e' la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevita';
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa.
2.L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se e' stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti puo' garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacita' al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidita' a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, puo' garantire prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.
3.Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;
4.Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
5.Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
6.Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7.Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
8.Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
9.Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10.Responsabilita' civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);
11.Responsabilita' civile aeromobili: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita' del vettore);
12.Responsabilita' civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita' del vettore);
13.Responsabilita' civile generale: ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
14.Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15.Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16.Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;
17.Tutela legale: tutela legale;
18.Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficolta'.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per piu' rami e' cosi' denominata:
a)per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni e malattia";
b)per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto";
c)per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, "Assicurazioni marittime e trasporti;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni aeronautiche";
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio ed altri danni ai beni";
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, "Responsabilita' civile";
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito e cauzione";
h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni".
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, puo' garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficolta' durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.
6. L'((IVASS)) adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevita';
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa.
2.L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se e' stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti puo' garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacita' al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidita' a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, puo' garantire prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.
3.Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;
4.Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
5.Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
6.Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7.Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
8.Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
9.Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10.Responsabilita' civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);
11.Responsabilita' civile aeromobili: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita' del vettore);
12.Responsabilita' civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita' del vettore);
13.Responsabilita' civile generale: ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
14.Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15.Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16.Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;
17.Tutela legale: tutela legale;
18.Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficolta'.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per piu' rami e' cosi' denominata:
a)per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni e malattia";
b)per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto";
c)per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, "Assicurazioni marittime e trasporti;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni aeronautiche";
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio ed altri danni ai beni";
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, "Responsabilita' civile";
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito e cauzione";
h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni".
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, puo' garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficolta' durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.
6. L'((IVASS)) adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/09/2018, n. 22437Provvedimento: 22437-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto ASSICURAZIONE DANNI OV MAMMONE - Primo Presidente - -CLAIMS MADE AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - - Presidente Sezione - Ud. 05/06/2018 - PU ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione - R.G.N. 16354/2014 BIAGIO LI RO RI DI LI - Consigliere - Rep. e.u. ANTONIO GRECO - Consigliere - Car 22437 LUCIA IA - Consigliere - FABRIZIA GARRI - Consigliere - ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16354-2014 proposto da: MANITOWOC CRANE GROUP ITALY S.R.L. (già POTAIN SUD EUROPA S.R.L.), in persona …Leggi di più...
2. Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2024, n. 3785Provvedimento: Numero registro generale 11980/2019 Numero sezionale 168/2024 Numero di raccolta generale 3785/2024 Data pubblicazione 12/02/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FALLIMENTO MASSIMO FERRO Presidente Polizze unit linked FRANCESCO TERRUSI Consigliere c.d. pure; rischio demografico solo COSMO CROLLA Consigliere apparente; ANDREA FIDANZIA Consigliere-Rel. componente finanziaria GIUSEPPE DONGIACOMO Consigliere integrale; applicabilità dell'art. 1923 c.c.- esclusione; acquisizione all'attivo fallimentare. Ud.17/01/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto …Leggi di più...
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-31, n. 202404879Provvedimento: Pubblicato il 31/05/2024 N. 04879/2024REG.PROV.COLL. N. 05319/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5319 del 2022, proposto da LL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Cocco, Giovanni Corbyons e Alfredo Craca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44; contro SS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in persona del legale …Leggi di più...- art. 182 e 183 d.lgs. 209/2005·
- determinatezza e tassatività delle sanzioni·
- diligenza professionale·
- discrezionalità amministrativa·
- eterintegrazione delle norme·
- onere della prova·
- ordinanza-ingiunzione·
- principio di legalità·
- principio di proporzionalità·
- proporzionalità della sanzione·
- prova degli illeciti amministrativi·
- regolamento IVASS·
- sanzioni amministrative pecuniarie·
- trasparenza e correttezza delle informazioni·
- tutela del consumatore·
- valutazione di adeguatezza dei contratti assicurativi·
- violazione norme regolamentari
4. Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2024, n. 2767Provvedimento: Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano La Corte d'appello di Napoli Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est. dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente nella causa iscritta al n. 1415/2017 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stradale (appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli del 26.01.2017 n. 1046) vertente tra Unipol Sai NI PA, c.f. 00818570012, già denominata IA Sai PA, quale so- cietà incorporante di Unipol NI PA, Compagnia di NI di Milano PA, Premafin Finanziaria PA, giusta atto di fusione per incorporazione del 31.12.2013 del Notaio dott. …Leggi di più...
5. Trib. Firenze, sentenza 03/12/2024, n. 3815Provvedimento: R.G. 6264/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado ISCRITTO al n. 6264/2013 R.G. promossa da: LB NO, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Caselli e dall'Avv. Emanuele Calabrese Ioppolo come da mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Via Montebello, 76 ATTORE/I contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Alessandro Profumo, rappresentata e …Leggi di più...