Articolo 149 del codice delle assicurazioni private

Art. 149. Procedura di risarcimento diretto1.In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2.La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche' i danni alle cose trasportate di proprieta' dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3.L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4.Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e' tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5.L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta e' imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6.In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato puo' proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile puo' chiedere di intervenire nel giudizio e puo' estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
Entrata in vigore il 13 ottobre 2005

Sentenze40


  • 2. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-12-29, n. 202113586
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • applicabilità sanzioni amministrative·
    • compensazione delle spese processuali·
    • eccesso di potere·
    • notifica del provvedimento·
    • principio di buon andamento·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • supplemento d'istruttoria·
    • termini per la formulazione dell'offerta o diniego di offerta al danneggiato·
    • vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine·
    • violazione art. 149 e 150 d.lgs. n. 209/05

  • 3. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-12-29, n. 202113596
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • analogia nel diritto amministrativo·
    • annullamento dell'atto amministrativo·
    • condanna alle spese processuali·
    • eccesso di potere·
    • integrazione della fattispecie sanzionatoria·
    • ordinanza-ingiunzione·
    • principio di legalità·
    • restituzione delle somme pagate·
    • richiesta di risarcimento del danneggiato·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento·
    • violazione art. 149 e 150 d.lgs. n. 209/05·
    • violazione e falsa applicazione di norme

  • 4. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2021-12-27, n. 202113510
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • adempimento degli obblighi risarcitori·
    • annullamento ordinanza·
    • assicurazione obbligatoria·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza sulla nozione di "strada di uso pubblico"·
    • interpretazione art. 148 d.lgs. n. 209/2005·
    • motivazione della sanzione·
    • proporzionalità della sanzione·
    • responsabilità delle imprese assicurative·
    • richiesta di integrazione documentale·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • sanzione per ritardo nella comunicazione·
    • sinistro in area condominiale·
    • spese di lite·
    • termini per la formulazione dell'offerta risarcitoria·
    • violazione art. 148 d.lgs. n. 209/2005

  • 5. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-11-12, n. 202111707
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • diniego di offerta di risarcimento·
    • inammissibilità di riapertura dell'istruttoria·
    • principio di leale collaborazione·
    • rideterminazione della sanzione·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • sospensione del termine per la formulazione dell'offerta·
    • tempi di comunicazione delle ragioni del diniego·
    • tutela del diritto del danneggiato·
    • valutazione delle prove·
    • violazione art. 315 co. 2 d.lgs. n. 209/05
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi