Articolo 414 del Codice della navigazione
Art. 414.
(Responsabilita' del vettore nel trasporto amichevole).
Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole e' responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
(Responsabilita' del vettore nel trasporto amichevole).
Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole e' responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.