Articolo 414 del Codice della navigazione

Art. 414.
(Responsabilita' del vettore nel trasporto amichevole).

Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole e' responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942

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