Articolo 46 del Codice della navigazione

Art. 46.
(Subingresso nella concessione).

Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita' concedente.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non puo' subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorita' concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneita' tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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