Articolo 54 del Codice della navigazione

Art. 54.
(Occupazioni e innovazioni abusive).

Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.
Entrata in vigore il 18 aprile 1942
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