Articolo 1174 del Codice della navigazione
Art. 1174.
(Inosservanza di norme di polizia).
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. (47)
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila. (47)
((Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e' punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.)) -------------AGGIORNAMENTO (47)
La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".
(Inosservanza di norme di polizia).
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. (47)
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila. (47)
((Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e' punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.)) -------------AGGIORNAMENTO (47)
La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".
1. TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-01-15, n. 202400167Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 116 c.p.a.·
- art. 22 L. 241/1990·
- cessazione della materia del contendere·
- diniego di accesso documentale·
- diritto di accesso documentale·
- giurisprudenza amministrativa·
- interesse diretto, concreto e attuale·
- sanzioni amministrative·
- strumentalità dell'accesso documentale·
- trasparenza amministrativa·
- tutela della privacy·
- videosorveglianza
2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-02-22, n. 202301814Provvedimento:Leggi di più...- art. 1174 c.nav.·
- art. 26 c.p.a.·
- art. 4 R.D.L. 2144/1936·
- carenza di istruttoria e motivazione·
- condanna alle spese processuali·
- eccesso di potere·
- procedimento amministrativo·
- procedimento disciplinare·
- responsabilità aggravata·
- sospensione dal servizio·
- violazione di legge
5. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-10-25, n. 202102225Provvedimento:Leggi di più...- art. 30 c.p.a.·
- art. 36 d.P.R. 380/2001·
- commissario ad acta·
- danno da ritardo·
- nesso di causalità·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- risarcimento danni·
- sanatoria edilizia·
- sequestro penale·
- silenzio-rigetto