Articolo 11 del codice dei beni culturali e del paesaggio
Art. 11. Articolo 11
((Cose))oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1.(( Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: ))a)gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
b)gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c)le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d)le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, (( a termini degli articoli 64 e 65, comma 4 ));
e)le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, (( a termini dell'articolo 37 ));
f)le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, (( a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c) ));
g)i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, (( a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2 ));
h)i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni, (( a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c) ));
i)le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma2.(( 1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10. ))
((Cose))oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1.(( Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: ))a)gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
b)gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c)le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d)le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, (( a termini degli articoli 64 e 65, comma 4 ));
e)le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, (( a termini dell'articolo 37 ));
f)le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, (( a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c) ));
g)i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, (( a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2 ));
h)i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni, (( a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c) ));
i)le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma2.(( 1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10. ))