Articolo 51 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 51. Studi d'artista1.E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonche' rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui e' inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13.
2.E' altresi' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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