Articolo 53 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 53. Beni del demanio culturale1.I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2.I beni del demanio culturale non possono essere alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non (( nei limiti e con le modalita )) previsti dal presente codice.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
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