Articolo 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 6. Valorizzazione del patrimonio culturale1.La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso , (( anche da parte delle persone diversamente abili, ))al fine di promuovere lo sviluppo della cultura . Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. (( In riferimento al paesaggio, ))la valorizzazione comprende altresila riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2.La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3.La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
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