Articolo 411 del codice di procedura penale

Art. 411. Altri casi di archiviazione1.Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilita', che il reato e' estinto o che il fatto non e' previsto dalla legge come reato.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

Sentenze116

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