Articolo 411 del codice di procedura penale

Art. 411. Altri casi di archiviazione1.Le disposizioni ((degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis)) si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilita', che la persona sottoposta alle indagini non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuita' del fatto, che il reato e' estinto o che il fatto non e' previsto dalla legge come reato.
1-bis.Se l'archiviazione e' richiesta per particolare tenuita' del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita', le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non e' inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa e' inammissibile, il giudice procede senza formalita' e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.
Entrata in vigore il 19 luglio 2017
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