Articolo 478 del codice di procedura penale
Art. 478. Questioni incidentali1.Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall'articolo 491.
Sentenze • 5
2. TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-05-17, n. 202100500Provvedimento:Leggi di più...- art. 25 d.l. n. 137/2020·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese·
- eccesso di potere·
- falsità delle annotazioni nel registro elettronico·
- giudicato amministrativo·
- misure cautelari·
- non ammissione all'esame di stato·
- ordinanza ministeriale·
- prova testimoniale·
- registro elettronico scolastico·
- valutazione degli studenti·
- violazione di legge