Articolo 595 del codice di procedura penale

Art. 595. Appello incidentale((1.L'imputato che non ha proposto impugnazione puo' proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.))2.L'appello incidentale e' proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.
((3.Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato puo' presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.))4.L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilita' dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.
Entrata in vigore il 19 febbraio 2018
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