Articolo 125 del codice di procedura penale

Art. 125. Forme dei provvedimenti del giudice1.La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.
2.La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano.
3.Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullita'. I decreti sono motivati, a pena di nullita', nei casi in cui la motivazione e' espressamente prescritta dalla legge.
4.Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione e' segreta.
5.Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, e' compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto ((in forma di documento analogico)) dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. ((Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.))6.Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalita' e, quando non e' stabilito altrimenti, anche oralmente.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022

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