Articolo 631 del codice di procedura penale

Art. 631. Limiti della revisione1.Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilita' della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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