Articolo 346 del codice di procedura penale
Art. 346. Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilita'1.Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilita' che puo' ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi e' pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392.
3. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-11, n. 202413975Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis l. 241/90·
- art. 13 d.lgs. 286/1998·
- art. 21 octies l. 241/90·
- art. 346 c.p.p.·
- art. 354 c.p.p.·
- art. 5 d.lgs. 286/1998·
- art. 97 Cost.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- conversione del permesso di soggiorno·
- documentazione falsa·
- eccesso di potere·
- motivi lavorativi·
- motivi umanitari·
- permesso di soggiorno·
- rigetto del permesso di soggiorno·
- violazione delle garanzie procedimentali