Articolo 552 del codice di procedura penale

Art. 552.(Decreto di citazione a giudizio)1.Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a)le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con indicazione dei difensori;
b)l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c)l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'identificazione dei relativi articoli di legge;
d)l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
e)l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di ufficio;
f)l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di' apertura del dibattimento di primo grado, puo' presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
g)l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia;
h)la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.
1-bis.Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale((e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice)), il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
1-ter.Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale((e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice)), la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.
2.Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e' altresi' nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.
3.Il decreto di citazione e' notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine e' ridotto a quarantacinque giorni.
4.Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.
Entrata in vigore il 24 marzo 2016
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