Articolo 76 del codice di procedura penale

Art. 76. Costituzione di parte civile1.L'azione civile nel processo penale e' esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
2.La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

Sentenze119

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