Articolo 628 del codice di procedura penale
Art. 628. Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio1.La sentenza del giudice di rinvio puo' essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.
2.In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio puo' essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti gia' decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma
2.In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio puo' essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti gia' decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma