Articolo 171 del codice di procedura penale

Art. 171. Nullita' delle notificazioni1.La notificazione e' nulla:
a)se l'atto e' notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
b)se vi e' incertezza assoluta sull'autorita' o sulla parte privata ((mittente o)) richiedente ovvero sul destinatario;
((b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalita' telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;))c)se nella relazione della copia notificata ((con modalita' non telematiche)) manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
d)se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e)se non e' stato dato l'avvertimento nei casi previsti ((dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3)) e la notificazione e' stata eseguita mediante consegna al difensore;
f)se e' stata omessa l'affissione o non e' stata ((inviata copia dell'atto con le modalita'))((prescritte)) dall'articolo 157 comma 8;
g)se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
h)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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