Articolo 171 del codice di procedura penale
Art. 171. Nullita' delle notificazioni1.La notificazione e' nulla:
a)se l'atto e' notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
b)se vi e' incertezza assoluta sull'autorita' o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
c)se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
d)se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e)se non e' stato dato l'avvertimento nei casi previsti ((dall'articolo 161 commi 1, 2 e 3)) e la notificazione e' stata eseguita mediante consegna al difensore;
f)se e' stata omessa l'affissione o non e' stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8;
g)se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
h)se non sono state osservate le modalita' prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non e' giunto a conoscenza del destinatario.
a)se l'atto e' notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
b)se vi e' incertezza assoluta sull'autorita' o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
c)se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
d)se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e)se non e' stato dato l'avvertimento nei casi previsti ((dall'articolo 161 commi 1, 2 e 3)) e la notificazione e' stata eseguita mediante consegna al difensore;
f)se e' stata omessa l'affissione o non e' stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8;
g)se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;
h)se non sono state osservate le modalita' prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non e' giunto a conoscenza del destinatario.