Articolo 590 del codice di procedura penale

Art. 590. Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione1.Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

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