Articolo 590 del codice di procedura penale
Art. 590. Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione1.Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
1. TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-01-12, n. 202400059Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
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