Articolo 708 del codice di procedura penale
Art. 708. Provvedimento di estradizione. Consegna1.Il ministro di grazia e giustizia decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che da' atto del consenso all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione.
2.Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale e' stata chiesta l'estradizione, se detenuta, e' posta in liberta'.
3.La persona medesima e' altresi' posta in liberta' in caso di diniego dell'estradizione.
4.Il ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa e' positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sara' possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le limitazioni alla liberta' personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.
5.Il termine per la consegna e' di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello stato richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni.
6.Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in liberta'.
2.Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale e' stata chiesta l'estradizione, se detenuta, e' posta in liberta'.
3.La persona medesima e' altresi' posta in liberta' in caso di diniego dell'estradizione.
4.Il ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa e' positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sara' possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le limitazioni alla liberta' personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.
5.Il termine per la consegna e' di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello stato richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni.
6.Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in liberta'.
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202305231Provvedimento:Leggi di più...- art. 39 del Reg. della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo·
- compensazione delle spese·
- condizioni di salute della persona estradata·
- decreto di estradizione·
- difetto di presupposti di legge·
- eccesso di potere·
- estradizione·
- misura cautelare della custodia in carcere·
- note diplomatiche·
- pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale·
- principio di reciprocità·
- riqualificazione del reato·
- sospensione dell'efficacia del decreto di estradizione·
- trattato di estradizione Stati Uniti d'America e Italia·
- violazione art. 10 e 26 Costituzione·
- violazione art. 24 Costituzione·
- violazione art. 3, 6 e 8 CEDU·
- violazione art. 708 c.p.p.
2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-04, n. 202403095Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 della Convenzione EDU·
- art. 708 c.p.p.·
- atti unilaterali nel diritto internazionale·
- condizioni di salute dell'estradando·
- derubricazione del reato·
- diritti fondamentali·
- estradizione·
- legittimità del decreto di estradizione·
- misure cautelari·
- nota diplomatica·
- pena di carcere a vita senza possibilità di liberazione anticipata·
- perizia medico-legale·
- principio di reciprocità·
- responsabilità internazionale degli stati·
- sindacato giurisdizionale sui decreti di estradizione·
- sospensione dell'estradizione
3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-20, n. 202304028Provvedimento:Leggi di più...- art. 705 c.p.p.·
- art. 708 c.p.p.·
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- procedimento amministrativo·
- protezione internazionale·
- ricorso amministrativo·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- violazione dei diritti fondamentali
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-12-09, n. 202216474Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 26 bis d.lgs. 26/2006·
- art. 42 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria·
- Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
- eccesso di potere·
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- giudizio complessivo e unitario·
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- nomina a presidente di tribunale·
- principio di buon andamento·
- procedura di conferimento incarichi direttivi·
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- sindacato giurisdizionale sui provvedimenti del CSM·
- valutazione comparativa dei candidati·
- violazione dei principi di par condicio e imparzialità