Articolo 574 del codice di procedura penale

Art. 574. Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili1.L'imputato puo' proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.
2.L'imputato puo' altresi' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
3.L'impugnazione e' proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.
4.L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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