Articolo 709 del codice di procedura penale

Art. 709. Sospensione della consegna
Consegna temporanea. Esecuzione all'estero1.L'esecuzione dell'estradizione e' sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione e' stata concessa. ((Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo' procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalita'.))2.Il ministro puo' inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente.
Entrata in vigore il 16 ottobre 2017

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