Articolo 257 del codice di procedura penale
Art. 257. Riesame del decreto di sequestro1.Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
2.La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2.La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.