Articolo 257 del codice di procedura penale
Art. 257. Riesame del decreto di sequestro1.Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
2.La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2.La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2024-09-13, n. 202403054Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 60 c.p.a.·
- art. 69 legge di contabilità generale dello Stato·
- difetto di giurisdizione·
- fermo amministrativo·
- giurisdizione·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- misure cautelari·
- sequestro conservativo