Articolo 257 del codice di procedura penale

Art. 257. Riesame del decreto di sequestro1.Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
2.La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

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