Articolo 165 del codice di procedura penale

Art. 165. Notificazioni all'imputato latitante o evaso1.Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
((1-bis.Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si e' perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non e' possibile eseguire la notificazione con le modalita' indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato e' evaso o si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalita' indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.))2.Se l'imputato e' privo di difensore, l'autorita' giudiziaria designa un difensore di ufficio.
3.L'imputato latitante o evaso e' rappresentato a ogni effetto dal difensore.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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