Articolo 620 del codice di procedura penale

Art. 620. Annullamento senza rinvio1.Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:
a)se il fatto non e' previsto dalla legge come reato, se il reato e' estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
b)se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
c)se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d)se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
e)se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;
f)se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;
g)se la condanna e' stata pronunciata per errore di persona;
h)se vi e' contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
i)se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non e' ammesso l'appello;
l)se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio
Entrata in vigore il 19 luglio 2017
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