Articolo 706 del codice di procedura penale

Art. 706. Ricorso per cassazione1.Contro la sentenza della corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente.
2.Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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