Articolo 581 del codice di procedura penale

Art. 581.(Forma dell'impugnazione)1.L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilita':
a)dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b)delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c)delle richieste, anche istruttorie;
d)dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
((1-bis.L'appello e' inammissibile per mancanza di specificita' dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.))((1-ter.Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori e' depositata, a pena d'inammissibilita', la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.))((290))((1-quater.Nel caso di imputato rispetto al quale si e' proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore e' depositato, a pena d'inammissibilita', specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.))((290))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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