Articolo 581 del codice di procedura penale

Art. 581.(( (Forma dell'impugnazione). ))((1.L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilita':
a)dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b)delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c)delle richieste, anche istruttorie;
d)dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta))
Entrata in vigore il 19 luglio 2017
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