Articolo 252 del codice di procedura penale

Art. 252. Sequestro conseguente a perquisizione1.Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi