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Articolo 252 del codice di procedura penale
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Articolo 252 del codice di procedura penale
Art. 252. Sequestro conseguente a perquisizione1.Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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Sentenze
• 32
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1. Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2022, n. 44183
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2. Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2023, n. 25586
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3. TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-10-22, n. 202200820
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4. Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2022, n. 43570
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5. Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2022, n. 38350
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