Articolo 635 del codice di procedura penale
Art. 635. Sospensione dell'esecuzione1.La corte di appello puo' in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2.Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.
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3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-08, n. 202402281Provvedimento:Leggi di più...- accessi abusivi alla Banca dati interforze·
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