Articolo 253 del codice di procedura penale
Art. 253. Oggetto e formalita' del sequestro1.L'autorita' giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
2.Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato e' stato commesso nonche' le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3.Al sequestro procede personalmente l'autorita' giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4.Copia del decreto di sequestro e' consegnata all'interessato, se presente.
2.Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato e' stato commesso nonche' le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3.Al sequestro procede personalmente l'autorita' giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4.Copia del decreto di sequestro e' consegnata all'interessato, se presente.
3. TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-07-13, n. 202304243Provvedimento:Leggi di più...- art. 22 Legge 241/1990·
- art. 258 c.p.p.·
- condanna al pagamento delle spese di giudizio·
- diligenza nell'esercizio del diritto di accesso·
- diritto di accesso agli atti amministrativi·
- giurisprudenza sul diritto di accesso·
- obbligo di segretezza sugli atti di indagine·
- sequestro penale·
- silenzio-inadempimento
4. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-06-26, n. 202310723Provvedimento:Leggi di più...- art. 22 L. 241/1990·
- compensazione delle spese di lite·
- determinazione dirigenziale·
- differimento dell'accesso agli atti·
- diritto di accesso agli atti amministrativi·
- giurisprudenza amministrativa·
- informativa di reato·
- principio di effettività della tutela giurisdizionale·
- principio di partecipazione·
- regolamento per il diritto di accesso ai documenti·
- segreto istruttorio·
- trasparenza amministrativa·
- tutela giurisdizionale